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Gazzetta Ufficiale n. L 335 del 19/12/2001 pag. 0015 - 0020

fonte: http://europa.eu.int/eur-lex/it/
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Decisione del Consiglio
del 3 dicembre 2001
relativa all'anno europeo dei disabili 2003
(2001/903/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
visto il parere del Comitato delle regioni(4),
considerando quanto segue:
(1) La promozione di un elevato livello di occupazione e protezione sociale, come pure l'innalzamento delle condizioni e della qualità di vita negli Stati membri sono obiettivi della Comunità europea.
(2) La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce la necessità di prendere opportuni provvedimenti per l'integrazione economica e sociale dei disabili.
(3) La risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 31 maggio 1990, sull'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale sottolinea che "gli Stati membri hanno convenuto di intensificare, se necessario, i loro sforzi per integrare o promuovere l'integrazione nei casi opportuni, di allievi e studenti minorati nel sistema scolastico normale, nell'ambito delle loro rispettive politiche dell'istruzione."
(4) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1996, sulla parità di opportunità per i disabili(5) e la risoluzione del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili(6) ribadiscono il diritto fondamentale dei disabili alla parità di accesso alle attività sociali ed economiche.
(5) Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 invitano gli Stati membri a tenere maggior conto dell'emarginazione sociale nelle loro politiche in materia di occupazione, istruzione e formazione, sanità e edilizia abitativa, nonché definire azioni prioritarie indirizzate a particolari gruppi bersaglio quali i disabili.
(6) L'agenda sociale europea approvata dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000(7) prevede che l'Unione europea svilupperà, "in particolare in occasione dell'anno europeo dei disabili (2003), l'insieme delle azioni volte ad assicurare una migliore integrazione delle persone portatrici di handicap in tutti i settori della vita sociale."
(7) L'anno 2003 coinciderà con il decimo anniversario dell'adozione, da parte dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, delle regole standard sulla parità di opportunità per i disabili, che hanno consentito di compiere progressi importanti in un approccio alla disabilità conforme ai principi dei diritti dell'uomo.
(8) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(8). In particolare, la presente decisione è volta a promuovere l'applicazione dei principi di non discriminazione e di integrazione dei disabili.
(9) Il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno invitato la Comunità a potenziare il proprio contributo agli sforzi dispiegati negli Stati membri per promuovere pari opportunità per i disabili, ai fini della loro integrazione nella società.
(10) Il 10 maggio 2000, la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili", nella quale essa si impegna ad elaborare e sostenere una strategia globale per affrontare gli ostacoli a livello sociale, architetturale e concettuale che impediscono ingiustamente ai disabili di partecipare alle attività economiche e sociali. Il Parlamento ha adottato all'unanimità una risoluzione analoga.
(11) Il quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione stabilito dalla direttiva 2000/78/CE(9), come pure il programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni per sostenere e integrare provvedimenti legislativi a livello sia della Comunità che degli Stati membri istituito dalla decisione 2000/750/CE del Consiglio(10) mirano a cambiare prassi e atteggiamenti mobilitando gli attori interessati e incoraggiando lo scambio di informazioni e buone prassi.
(12) Poiché l'esclusione dal mercato del lavoro dei disabili è strettamente legata agli ostacoli comportamentali e alla mancanza di informazioni sulla disabilità, occorre migliorare la comprensione della società dei diritti, dei bisogni e delle potenzialità dei disabili. Si richiede inoltre uno sforzo congiunto dei vari partner per elaborare e promuovere un opportuno flusso di informazioni e lo scambio di buone prassi.
(13) La sensibilizzazione si basa principalmente su un'azione efficace a livello degli Stati membri, integrata da sforzi concertati a livello europeo, e l'anno europeo può fungere da catalizzatore per sensibilizzare il pubblico e imprimere un impulso a tale azione.
(14) È indispensabile che vi sia coerenza e complementarità con altre azioni comunitarie, in particolare con le misure per combattere la discriminazione e l'emarginazione sociale e promuovere i diritti umani, l'istruzione, la formazione e la parità di genere.
(15) La dichiarazione comune del 20 luglio 2000 prevede che l'autorità di bilancio formuli un parere sull'interrogativo seguente: se le nuove proposte aventi incidenze finanziarie siano compatibili con il quadro finanziario, senza una riduzione delle politiche esistenti.
(16) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede una maggiore cooperazione in campo sociale fra la Comunità europea e gli Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo (EFTA/SEE), dall'altro. Occorre prevedere la partecipazione da una parte dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, in conformità delle condizioni stabilite dagli accordi europei, dai protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi consigli di associazione e dall'altra di Cipro, di Malta e della Turchia, mediante stanziamenti supplementari conformemente alle modalità da concordare con tali paesi.
(17) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento delle procedure di bilancio(11).
(18) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta intesi a sensibilizzare il pubblico su scala europea ai diritti dei disabili non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri fra l'altro per via della necessità di partenariati multilaterali, di scambi transnazionali di informazioni e di una diffusione delle buone prassi sul piano comunitario e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. La presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.
(19) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(12),
DECIDE:

Articolo 1
Istituzione dell'anno europeo dei disabili
L'anno 2003 è proclamato "anno europeo dei disabili".

Articolo 2
Obiettivi
Gli obiettivi dell'anno europeo dei disabili sono:
a) la sensibilizzazione relativamente al diritto dei disabili di essere tutelati dalla discriminazione e di godere di pieni e pari diritti;
b) l'incoraggiamento della riflessione e la discussione sulle misure necessarie per promuovere pari opportunità per i disabili in Europa;
c) la promozione dello scambio di esperienze in materia di buone prassi e strategie efficaci attuate a livello locale, nazionale ed europeo;
d) l'intensificare la cooperazione fra tutte le istanze interessate, in particolare i governi, le parti sociali, le ONG, i servizi sociali, il settore privato, il settore associativo, i gruppi di volontariato, i disabili e i loro familiari;
e) il miglioramento della comunicazione concernente l'handicap e la promozione di una rappresentazione positiva dei disabili;
f) la sensibilizzazione all'eterogeneità delle forme di handicap e alle molteplici forme di handicap;
g) la sensibilizzazione alle molteplici forme di discriminazione cui i disabili sono esposti;
h) l'accordare un'attenzione particolare alla sensibilizzazione al diritto dei bambini e dei giovani disabili ad un pari trattamento nell'insegnamento, in modo da favorire e sostenere la loro piena integrazione nella società e lo sviluppo di una cooperazione a livello europeo tra il personale preposto all'insegnamento speciale dei bambini e dei giovani disabili, per migliorare l'integrazione degli alunni e degli studenti ad esigenze specifiche negli istituti normali o specializzati, come pure nei programmi di scambi nazionali ed europei.

Articolo 3
Contenuto delle misure
1. Le misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 possono comportare l'organizzazione delle attività seguenti o sostegno nel loro contesto:
a) incontri ed eventi;
b) campagne d'informazione e promozionali nell'insieme degli Stati membri dell'Unione europea;
c) collaborazione con i media;
d) indagini e relazioni a livello comunitario.
2. I particolari delle misure di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato.

Articolo 4
Attuazione a livello comunitario
La Commissione provvede all'attuazione delle iniziative comunitarie di cui alla presente decisione conformemente all'allegato.
Essa procede a un regolare scambio di vedute con i rappresentanti dei disabili a livello comunitario per quanto riguarda la progettazione, l'attuazione e il follow-up dell'anno europeo dei disabili. A tal fine, la Commissione trasmette a detti rappresentanti le relative informazioni necessarie. Essa comunica il suo parere al comitato istituito dall'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 5
Cooperazione e attuazione a livello nazionale
1. Ciascuno Stato membro è responsabile del coordinamento e dell'attuazione, a livello nazionale, delle misure previste dalla presente decisione, compresa la selezione dei progetti di cui alla parte B dell'allegato.
A tal fine, ciascuno Stato membro istituisce o designa un organismo nazionale di coordinamento, o un organismo equivalente, con il compito di predisporre la propria partecipazione all'anno europeo dei disabili. Detto organismo cura di rappresentare una serie di organizzazioni portavoce dei disabili e delle altre istanze interessate.
2. Le misure necessarie per la determinazione delle sovvenzioni globali che sono destinate agli Stati membri per sostenere le iniziative a livello nazionale, regionale e locale sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Le sovvenzioni globali sono erogate soltanto ad organismi di diritto pubblico o a organismi che esplicano compiti di servizio pubblico garantiti dagli Stati membri.
3. La procedura per l'impiego delle sovvenzioni globali è concordata tra la Commissione e lo Stato membro interessato.
Conformemente al regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13), nella procedura sono specificati in particolare:
a) le misure da attuare;
b) i criteri di selezione dei beneficiari;
c) le condizioni e le percentuali di aiuto;
d) le disposizioni per il controllo e la valutazione della sovvenzione globale, nonché per garantirne il controllo finanziario.

Articolo 6
Comitatologia
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 7
Disposizioni finanziarie
1. Le misure di dimensione comunitaria, descritte nella parte A dell'allegato, possono essere finanziate a concorrenza dell'80 % o essere oggetto di appalto pubblico finanziato dal bilancio generale delle Comunità europee.
2. Le misure locali, regionali o nazionali, eventualmente di dimensione transnazionale, descritte nella parte B dell'allegato, possono essere cofinanziate dal bilancio generale delle Comunità europee a concorrenza del 50 % dei costi complessivi.

Articolo 8
Procedura di presentazione e selezione delle domande
1. Le decisioni in merito al finanziamento e al cofinanziamento delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono adottate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2. La Commissione garantisce una distribuzione equilibrata delle risorse fra vari campi di attività.
2. Le richieste di contributi finanziari per le azioni previste dall'articolo 7, paragrafo 2, sono presentate agli Stati membri. In base al parere espresso dagli organismi nazionali di coordinamento, gli Stati membri selezionano i beneficiari e assegnano i contributi finanziari conformemente all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 9
Coerenza e complementarità
La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza fra le azioni previste dalla presente decisione e le altre azioni e iniziative comunitarie.
La Commissione provvede altresì affinché siano intrapresi sforzi adeguati per consentire ai disabili di partecipare su un piano di parità ai programmi ed iniziative comunitari.
Essa garantisce inoltre la complementarità ottimale fra l'anno europeo dei disabili e le altre iniziative e risorse regionali, nazionali e comunitarie esistenti che possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'anno europeo dei disabili.

Articolo 10
Partecipazione dei paesi EFTA/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia
L'anno europeo dei disabili è aperto alla partecipazione dei paesi seguenti: EFTA/SEE,
a) conformemente alle condizioni stabilite dall'accordo SEE;
b) i paesi candidati dell'Europa centrale orientale (PECO), conformemente alle condizioni stabilite dagli accordi europei, dai loro protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi consigli di associazione;
c) Cipro, Malta e la Turchia; tale partecipazione è finanziata mediante stanziamenti supplementari, secondo procedure da concordare con tali paesi.

Articolo 11
Bilancio
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione della presente decisione è pari a 12 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
3. Le azioni di preparazione dell'anno europeo dei disabili possono essere finanziate a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Articolo 12
Cooperazione internazionale
Nell'ambito della presente decisione dell'anno europeo la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali interessate.

Articolo 13
Controllo e valutazione
La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle misure previste dalla presente decisione compresa una valutazione degli effetti a termine di tali misure, più tardi entro il 31 dicembre 2004. La Commissione provvede affinché tale relazione sia redatta nei formati accessibili ai disabili.

Articolo 14
Entrata in vigore
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Essa ha efficacia il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 2001.

Per il Consiglio
Il Presidente
F. Vandenbroucke

(1) GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 160.
(2) Parere espresso il 15.11.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere espresso il 17.10.2001 (non ancora pubblicato nella GU).
(4) Parere espresso il 15.11.2001 (non ancora pubblicato nella GU).
(5) GU C 12 del 13.1.1997, pag. 1.
(6) GU C 186 del 2.7.1999, pag. 3.
(7) GU C 157 del 30.5.2001, pag. 4.
(8) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(9) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(10) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23.
(11) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
(12) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(13) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).



ALLEGATO

NATURA DELLE MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 3
A. Azione su scala comunitaria
1. Riunioni ed eventi:
a) organizzazione di riunioni a livello comunitario;
b) organizzazione di eventi di sensibilizzazione ai diritti dei disabili, comprese le conferenze di inaugurazione e di chiusura dell'anno europeo dei disabili.
2. Campagne d'informazione e promozionali comprendenti:
a) l'elaborazione di un logo e di uno slogan per l'anno europeo dei disabili da utilizzare nell'ambito di tutte le attività legate all'anno;
b) una campagna d'informazione a livello comunitario;
c) la produzione di strumenti e supporti accessibili ai disabili in tutta la Comunità;
d) opportune iniziative di ONG europee che operano per i disabili per diffondere informazioni sull'anno europeo, adeguate segnatamente ai bisogni dei portatori di handicap specifici o molteplici e/o di disabili esposti a molteplici forme di discriminazioni;
e) l'organizzazione di concorsi europei che diano risalto alle realizzazioni e alle esperienze sui temi dell'anno europeo dei disabili.
La Commissione provvede affinché le organizzazioni di disabili partecipino all'elaborazione dei messaggi ed immagini nella campagna d'informazione.
3. Altre azioni:
Cooperazione con i media quali partner per la diffusione delle informazioni sull'anno europeo dei disabili, per l'impiego di nuovi strumenti che agevolino l'accesso a tali informazioni (ad esempio, sottotitoli per le persone audiolese o descrizioni vocali delle immagini per le persone videolese) e altri programmi, se possibile, e per migliorare la comunicazione in materia di disabili.
Indagini e studi su scala comunitaria riguardanti una serie di quesiti per valutare l'impatto dell'anno europeo dei disabili, da inserire in un'indagine Eurobarometro e una relazione di valutazione dell'efficacia e dell'impatto di tale anno. Tale studio è inoltre inteso a valutare gli sforzi compiuti per integrare tali persone nella Comunità, in particolare mediante programmi volti a promuovere un modo di vita autonomo.
4. Il finanziamento può essere effettuato sotto forma di:
- acquisto diretto di beni e servizi, in particolare nel settore della comunicazione, mediante bandi di gara aperta e/o ristretta,
- acquisto diretto di servizi di consulenza, mediante bandi di gara aperta e/o ristretta,
- sovvenzioni a copertura delle spese per manifestazioni speciali a livello europeo per dare risalto all'anno europeo dei disabili e sensibilizzare il pubblico al tema; il finanziamento non può superare l'80 %.
B. Attività a livello nazionale
Le azioni a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale possono beneficiare di un contributo del bilancio comunitario fino al 50 % dei costi, secondo la natura e il contenuto di quanto viene proposto. Fra tali azioni potrebbero rientrare:
1) eventi in relazione con gli obiettivi dell'anno europeo dei disabili, compresa una manifestazione inaugurale di tale anno;
2) campagne d'informazione e iniziative per la diffusione di esempi di buone prassi diverse da quelle di cui alla parte A, punto 2 del presente allegato;
3) assegnazione di premi o organizzazioni di concorsi;
4) indagini e studi diversi da quelli indicati nella parte A, punto 3.
C. Azioni che non beneficiano di un contributo finanziario del bilancio comunitario
La Comunità offrirà il suo sostegno morale, compresa l'autorizzazione scritta di utilizzare il logo e altro materiale in relazione con l'anno europeo dei disabili, a iniziative intraprese da organismi pubblici o privati se essi possono dimostrare, in misura soddisfacente per la Commissione, che le iniziative in questione si svolgono o si svolgeranno durante il 2003 e possono contribuire in modo significativo al conseguimento di uno o più obiettivi dell'anno europeo.
Per attuare la presente decisione la Commissione può ricorrere ad un'assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione stessa e dei beneficiari, per quanto riguarda l'individuazione, la preparazione, la gestione, il monitoraggio, la verifica e il controllo delle misure previste all'articolo 3.
La Commissione può altresì effettuare studi, organizzare incontri di esperti, svolgere azioni d'informazione e di pubblicazione strettamente legate all'obiettivo della presente decisione.

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