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La sottotitolazione nei cinema

Proposta di legge regionale:
"Rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità degli audiolesi presso le sale cinematografiche"


CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Gruppo Consiliare
I Democratici - L'Ulivo
Sede: Via Arsenale 14, 10121 Torino
Tel. 011/5757400, Fax 011/531914
gruppo.idemocratici@consiglioregionale.piemonte.it

Articolo 1 (Finalità)

1. Al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al benessere psico-fisico della persona audiolesa e di favorirne la piena integrazione sociale attraverso la rimozione degli ostacoli che ne aggravano la condizione di disabilità, la Regione Piemonte concede contributi diretti ad attrezzare le sale cinematografiche con strumenti tecnici idonei a consentire ai soggetti audiolesi la piena fruibilità della proiezione cinematografica.

Articolo 2 (Interventi finanziari)

1. Per ogni sala cinematografica esistente alla data di entrata in vigore della presente legge in regola con gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i contributi di cui all'articolo 1 sono concessi in conto capitale per:

a) attrezzare le sale cinematografiche con sistemi di sottotitolazione proiettata, fino al 50 (cinquanta) per cento della spesa sostenuta con un limite massimo dI contributo di euro 10.000,00 (diecimila/00);

b) attrezzare le sale cinematografiche con sistemi ad induzione tali da consentire ai soggetti audiolesi l'ascolto diretto mediante il proprio apparecchio acustico fino al 50 (cinquanta) per cento della spesa sostenuta con un limite massimo di contributo di euro 1.500,00 ( millecinquecento/00);

c) attrezzare le sale cinematografiche con sistemi ed impianti a tecnologia superiore od equivalente a quella descritta alle lettere a) e b) fino al 50 (cinquanta) per cento della spesa sostenuta ed entro il limite massimo di contributo definito dal programma annuale di assegnazione dei i contributi di cui all'articolo 4 comma 2.

2. I contributi di cui alla presente legge non sono ripetibili in capo allo stesso soggetto beneficiario, e non sono cumulabili con alcun altro tipo di contributo previsto, per le medesime finalità, da norme comunitarie, statali o regionali.

3. E' fatta in ogni caso salva l'applicazione delle disposizioni comunitarie, statali o regionali eventualmente più favorevoli.

Articolo 3 (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1 i proprietari ed i gestori delle sale cinematografiche esistenti nel territorio della Regione Piemonte.

2. Le domande di ammissione a contributo possono essere presentate dal proprietario, dal gestore della sala cinematografica servita dall'impianto oggetto dell'intervento, ovvero dall'impresa esecutrice delle opere a ciò espressamente delegata.

Articolo 4 (Cinema multisala)

1. Nella realizzazione di nuovi cinema multisala si dovrà prevedere, pena il mancato rilascio della licenza all' esercizio dell' attività, che almeno una delle sale in progetto sia dotata delle attrezzature di cui all'articolo 2 comma lettere a), b) e c).

Articolo 5 (Modalità di concessione ed erogazione dei contributi)

1. La Giunta Regionale, sentite le organizzazioni e le associazioni maggiormente rappresentative dei proprietari e dei gestori di sale cinematografiche nonché dei soggetti audiolesi, definisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione:

a) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi, dando priorità alle richieste relative a sale cinematografiche di proprietà ovvero gestite da parrocchie nonché da associazioni ricreative non aventi finalità di lucro di aggregazione sociale e culturale;

b) le singole voci di spesa ammesse a contributo;

c) le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi;

d) le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati.

2. L' Assessorato regionale alle politiche sociali e della famiglia provvede, di intesa con gli Assessorati alla sanità ed alla cultura, alla determinazione del programma annuale di assegnazione dei contributi, cura la raccolta e l'istruttoria delle domande, individua la documentazione necessaria per l'erogazione dei contributi, procede all'erogazione agli aventi diritto.

3. I contributi, in ogni caso, sono erogati in un'unica soluzione ad avvenuta installazione degli impianti previsti dalla presente legge.

4. I contributi sono erogati direttamente all'impresa esecutrice delle opere previste dalla presente legge, nel caso in cui la stessa, sulla base di specifico accordo intercorso con il proprietario ovvero il gestore della sala cinematografica, si sia fatta carico di tutti i costi conseguenti.

Articolo 6 (Accordi e convenzioni)

1. La Regione promuove e favorisce accordi e convenzioni con le società di produzione e distribuzione cinematografica al fine di rendere compatibili con le tecnologie di cui all'articolo 2 comma 1 lettere a), b) e c) i supporti filmici ed audio-visivi, predisponendo programmi di intervento, iniziative o ricerche aventi gli obiettivi e le finalità previsti dalla presente legge.

Articolo 7 (Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge ed in relazione alle domande di ammissione a contributo presentate è autorizzata per l'anno 2004 la spesa massima complessiva di euro 600.000,00 (seicentomila/00), in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante riduzione di un importo pari a 600.000,00 (seicentomila/00) euro del capitolo 15910 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" dello stato di previsione della spesa per l'anno 2004 ed iscrivendo le predette spese in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo, con la denominazione "Fondo regionale per la rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità degli audiolesi presso le sale cinematografiche" e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di 600.000,00 (seicentomila/00) euro.

2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 2004 sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8 (Applicazione della legge)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.


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