PARLIAMONE




notiziario

 Periodico trimestrale - Ottobre/Dicembre 1995 - n. 7 Distribuzione gratuita ai soci
Registrazione Tribunale Milano 15.5.1993 N. 251 Direttore Responsabile: Mario de Miranda
Associazione iscritta nel Registro Regionale del Volontariato con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 18575 del 28.9.'89 Sede: Via P. Teulié, 11 - 20136 Milano
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I NOSTRI DIRITTI


La LEDHA (Lega per i diritti degli handicappati) ci ha inviato, su richiesta di numerosi soci, questo comunicato:

La Legge 5. 2. 1992, n. 104, cd. Legge Quadro sull'handicap, art. 33 ha introdotto una serie di agevolazioni per il lavoratore dipendente che sia genitore o familiare di persona handicappata grave, o che sia egli stesso handicappato grave.
Ai sensi dell'art. 3 L. 104/92 stessa, si deve considerare handicappata la persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare svantaggio sociale o emarginazione.
Qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, sì da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, la situazione si connota come grave.
Competente ad effettuare la valutazione dell'handicap è la Commissione medica di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, sordomutismo e cecità, presso le USL di competenza territoriale (prevista dalla L. 295/1990), integrata - per questo compito - da un operatore sociale ed un medico specialista nella patologia da esaminare, in servizio presso la USL stessa.
Per quanto riguarda la presentazione della relativa domanda, con D.P.R. 21/9/1994, n. 698, è stato introdotto un modello unico di istanza sia per l'ottenimento dell'accertamento sanitario dell'invalidità civile e del sordomutismo, che per la valutazione dell'handicap derivante dall'invalidità.
Il suddetto modulo va ritirato presso le Commissioni mediche USL territorialmente compe-tenti, compilato e quindi presentato, allegando certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti. Nell'ipotesi, assai frequente, in cui chi chiede la valutazione dell'handicap sia già in possesso del riconoscimento di invalidità civile o cecità o sordomutismo, è opportuno che ne alleghi copia alla domanda.
E' doveroso, a questo punto, aprire una parentesi sul concetto di handicap.
Come accennato, ai sensi della Legge quadro l'handicap è una condizione di svantaggio nell'inserimento sociale dell'individuo affetto da una minorazione; se la minorazione è tale da rendere la persona non autosufficiente e quindi bisognosa di assistenza, l'handicap è grave.
Quindi, l'accertamento dell'esistenza e dell'entità dell'handicap comporta, fra l'altro, una valutazione del grado di integrazione sociale della persona e delle difficoltà da essa incontrate: per questo motivo esso è demandato alla commissione medica integrata, oltre che da un esperto nel caso da esaminare, da un assistente sociale.
Gli status di invalido civile, sordomuto, o non vedente sono, diversamente, rigidamente connessi a giudizi medico-legali (basati sulle tabelle indicative delle percentuali, approvate con Decr. Min. Sanità del 5.2.1992).
L'handicap e il suo grado (lieve, medio, grave, gravissimo) sono, quindi, chiaramente collegati, ma non necessariamente coincidenti con la condizione e la misura di invalidità civile, sordomutismo, cecità: pesa molto il fattore soggettivo, nonché quello ambientale. Sarà così possibile che due persone, a parità di categoria e percentuale di minorazione civile, siano differentemente valutate rispetto all'handicap.
Tornando alla procedura da seguire, è importante sapere che all'iter per l'accertamento sanitario delle minorazioni civili e/o della gravità dell'handicap sono stati apposti dei termini: il procedimento da parte delle commissioni competenti deve concludersi entro nove mesi dalla data della presentazione della domanda; in particolare, la commissione deve fissare la data della visita medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato può presentare una diffida e provvedere all'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente.
Il riconoscimento della situazione di gravità dell'handicap comporta priorità nei programmi e negli interventi da parte degli enti pubblici (così l'art. 3 L. 104/92); ad esempio, la realizzazione di comunità alloggio e centri socio-riabilitativi (art. 10, stessa legge)
Per il lavoratore dipendente che sia stato riconosciuto in condizioni di handicap grave o che assista familiare handicappato grave, sono previsti, inoltre, benefici sul lavoro.
Ricapitoliamo schematicamente le agevolazioni introdotte dall'art. 33 L. 104/92:


SOGGETTI (LAVORATORI DIPENDENTI) BENEFICI CONDIZIONI


GENITORE (anche adottivo o affidatario) DI MINORE CON HANDICAP GRAVE FINO A 3 ANNI

-prolungamento astensione facolta-tiva per maternità (indennizato al 30% della retribuzione base)
oppure

-due ore di permesso al giorno (retribuito pienamente)

-riconoscimento della gravità dell'handicap
-svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori (madre necessariamente dipendente)
-mancato ricovero del bimbo in istituto

GENITORE (anche adottivo o affidatario) DI SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP GRAVE DI ETA' SUPERIORE AI TRE ANNI, FINO AI 18 ANNI


-tre giorni di permesso retribuito al mese (fruibili in maniera continuativa o frazionata, non cumulabili da un mese all'altro)

-riconoscimento della gravità dell'handicap
-svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori
-mancato ricovero del minore in istituto


FAMILIARE (genitore, coniuge, parente o affine entro il 3° grado)
DI PORTATORE DI HANDICAP GRAVE MAGGIORENNE


-tre giorni di permesso retribuito al mese (fruibili in maniera continuativa o frazionata, non cumulabili da un mese all'altro)

-riconoscimento della gravità dell'handicap
-convivenza
-assenza di altri familiari conviventi non lavoratori in grado di prestare assistenza



PORTATORE DI HANDICAP GRAVE
-tre giorni di permesso retribuito al mese (fruibili in maniera continuativa o frazionata, non cumulabili da un mese all'altro)
oppure
- due ore di permesso retribuito al giorno
-riconoscimento della gravità dell'handicap
NB: la diretta fruizione dei permessi da parte del lavoratore handicappato ne impedisce il contemporaneo godimento da parte dei genitori, del coniuge o dei parenti ed affini



Infine, il lavoratore dipendente portatore di handicap grave, nonché il lavoratore che sia genitore (anche adottivo, nonché affidatario), o familiare dedito all'assistenza di un handicappato grave con lui convivente, ha la facoltà di scegliere - se possibile - la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio ed occorre il suo consenso per il trasferimento ad altra sede.



A cura di Daniela Piglia
Servizio Legale LEDHA
Lega per la Difesa dei Diritti degli Handicappati
Viale Monte Santo, 7 - 20121 Milano
Tel. 02/6570425/6


SOMMARIO di Parliamone n.7



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