La LEDHA (Lega per i diritti degli handicappati) ci ha inviato, su
richiesta di numerosi soci, questo comunicato:
La Legge 5. 2. 1992, n. 104, cd. Legge Quadro sull'handicap, art. 33 ha introdotto una
serie di agevolazioni per il lavoratore dipendente che sia genitore o familiare di
persona handicappata grave, o che sia egli stesso handicappato grave.
Ai sensi dell'art. 3 L. 104/92 stessa, si deve considerare handicappata la persona che
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa
e tale da determinare svantaggio sociale o emarginazione.
Qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, sì da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale, la situazione si connota come grave.
Competente ad effettuare la valutazione dell'handicap è la Commissione medica di prima
istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, sordomutismo e cecità,
presso le USL di competenza territoriale (prevista dalla L. 295/1990), integrata - per
questo compito - da un operatore sociale ed un medico specialista nella patologia da
esaminare, in servizio presso la USL stessa.
Per quanto riguarda la presentazione della relativa domanda, con D.P.R. 21/9/1994, n. 698,
è stato introdotto un modello unico di istanza sia per l'ottenimento
dell'accertamento sanitario dell'invalidità civile e del sordomutismo, che per la
valutazione dell'handicap derivante dall'invalidità.
Il suddetto modulo va ritirato presso le Commissioni mediche USL territorialmente
compe-tenti, compilato e quindi presentato, allegando certificazione medica attestante la
natura delle infermità invalidanti. Nell'ipotesi, assai frequente, in cui chi chiede la
valutazione dell'handicap sia già in possesso del riconoscimento di invalidità civile o
cecità o sordomutismo, è opportuno che ne alleghi copia alla domanda.
E' doveroso, a questo punto, aprire una parentesi sul concetto di handicap.
Come accennato, ai sensi della Legge quadro l'handicap è una condizione di svantaggio
nell'inserimento sociale dell'individuo affetto da una minorazione; se la minorazione è
tale da rendere la persona non autosufficiente e quindi bisognosa di assistenza,
l'handicap è grave.
Quindi, l'accertamento dell'esistenza e dell'entità dell'handicap comporta, fra l'altro,
una valutazione del grado di integrazione sociale della persona e delle difficoltà da
essa incontrate: per questo motivo esso è demandato alla commissione medica
integrata, oltre che da un esperto nel caso da esaminare, da un assistente sociale.
Gli status di invalido civile, sordomuto, o non vedente sono, diversamente, rigidamente
connessi a giudizi medico-legali (basati sulle tabelle indicative delle percentuali,
approvate con Decr. Min. Sanità del 5.2.1992).
L'handicap e il suo grado (lieve, medio, grave, gravissimo) sono, quindi, chiaramente
collegati, ma non necessariamente coincidenti con la condizione e la misura di invalidità
civile, sordomutismo, cecità: pesa molto il fattore soggettivo, nonché quello
ambientale. Sarà così possibile che due persone, a parità di categoria e percentuale di
minorazione civile, siano differentemente valutate rispetto all'handicap.
Tornando alla procedura da seguire, è importante sapere che all'iter per
l'accertamento sanitario delle minorazioni civili e/o della gravità dell'handicap
sono stati apposti dei termini: il procedimento da parte delle commissioni
competenti deve concludersi entro nove mesi dalla data della presentazione della domanda;
in particolare, la commissione deve fissare la data della visita medica entro tre mesi
dalla presentazione della domanda. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato può
presentare una diffida e provvedere all'assessorato alla sanità della regione
territorialmente competente.
Il riconoscimento della situazione di gravità dell'handicap comporta priorità nei
programmi e negli interventi da parte degli enti pubblici (così l'art. 3 L. 104/92);
ad esempio, la realizzazione di comunità alloggio e centri socio-riabilitativi (art. 10,
stessa legge)
Per il lavoratore dipendente che sia stato riconosciuto in condizioni di handicap grave o
che assista familiare handicappato grave, sono previsti, inoltre, benefici sul lavoro.
Ricapitoliamo schematicamente le agevolazioni introdotte dall'art. 33 L. 104/92:
SOGGETTI (LAVORATORI
DIPENDENTI) |
BENEFICI |
CONDIZIONI |
GENITORE (anche adottivo o affidatario) DI MINORE CON HANDICAP GRAVE FINO A 3 ANNI |
-prolungamento astensione facolta-tiva per maternità (indennizato al 30%
della retribuzione base)
oppure
-due ore di permesso al giorno (retribuito pienamente) |
-riconoscimento della gravità
dell'handicap
-svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori (madre
necessariamente dipendente)
-mancato ricovero del bimbo in istituto |
GENITORE (anche adottivo o affidatario) DI SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP GRAVE DI ETA'
SUPERIORE AI TRE ANNI, FINO AI 18 ANNI |
-tre giorni di permesso retribuito al mese (fruibili in maniera continuativa o frazionata,
non cumulabili da un mese all'altro) |
-riconoscimento della gravità dell'handicap
-svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori
-mancato ricovero del minore in istituto |
FAMILIARE (genitore, coniuge, parente o affine entro il 3° grado)
DI PORTATORE DI HANDICAP GRAVE MAGGIORENNE |
-tre giorni di permesso retribuito al mese (fruibili in maniera continuativa o frazionata,
non cumulabili da un mese all'altro) |
-riconoscimento della gravità dell'handicap
-convivenza
-assenza di altri familiari conviventi non lavoratori in grado di prestare assistenza |
PORTATORE DI HANDICAP GRAVE |
-tre giorni di permesso
retribuito al mese (fruibili in maniera continuativa o frazionata, non cumulabili da un
mese all'altro)
oppure
- due ore di permesso retribuito al giorno |
-riconoscimento della gravità
dell'handicap
NB: la diretta fruizione dei permessi da parte del lavoratore handicappato ne impedisce il
contemporaneo godimento da parte dei genitori, del coniuge o dei parenti ed affini |
Infine, il lavoratore dipendente portatore di handicap grave, nonché il
lavoratore che sia genitore (anche adottivo, nonché affidatario), o familiare dedito
all'assistenza di un handicappato grave con lui convivente, ha la facoltà di scegliere -
se possibile - la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio ed occorre il suo
consenso per il trasferimento ad altra sede.
A cura di Daniela Piglia
Servizio Legale LEDHA
Lega per la Difesa dei Diritti degli Handicappati
Viale Monte Santo, 7 - 20121 Milano
Tel. 02/6570425/6
|