PARLIAMONE


notiziario
Periodico trimestrale - Ottobre 1997 - N. 11 Distribuzione gratuita ai soci
Registrazione Tribunale Milano 15.5.1993 N. 251 Direttore Responsabile: Mario de Miranda

Associazione iscritta nel Registro Regionale del Volontariato con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 18575 del 28.9.'89

Sede: Via P. Teulié, 11 - 20136 Milano

Tel. 02/58320264 - Fax 02/58322129



I NOSTRI DIRITTI

 

Attestazione della gravità dell'handicap

 

Alla luce di alcune circolari e alcuni pareri richiesti al competente ufficio della Regione Lombardia, ci sembra opportuno fornire alcune puntualizzazioni in merito alla Dichiarazione di handicap in situazione di gravità, prevista dall'art. 4 della L. 104/92, richiesta in particolare per l'ottenimento dei benefici previsti dall'art. 33 della stessa legge.

 

1) La visione globale dell'handicap:

" La Legge 104/92, demandando alla "Commissione Integrata" la valutazione dei soggetti portatori di handicap, ha inteso spostare l'asse con cui "guardare" la persona da esaminare da un piano di puro riconoscimento di invalidità a quello della valutazione globale (....)

Con l'esclusione dell'ambito scolastico - per cui provvedono alla valutazione degli alunni ai sensi della Legge 423/93, altre figure presenti nella USSL - la "Commissione Integrata" assume il valore di unica obbligatoria unità valutativa delle persone handicappate, esprime multidisciplinariamente una sola valutazione globale e preventiva della persona, permette di accedere alla rete delle provvidenze e dei servizi previsti.

Concorrono all'unica valutazione globale e integrata le competenze:

- medico-legali, volte soprattutto ai fini della qualificazione del danno della persona;

- medico-specialistiche, essenzialmente orientate alla diagnosi funzionale;

- sociali, mirate all'individuazione delle possibilità, potenzialità del soggetto e della fruibilità delle risorse disponibili e dei servizi attivabili".

(Circ. Reg. Lombardia - Settore Sanità e Igiene Servizio Interventi Socio-Sanitari Integrati, del 20.05.94).

 

2) Valutazione collegiale:

Le valutazioni sullo stato di handicap devono essere adottate dalle Commissioni Mediche Integrate ai sensi della legge n. 104/92 in forma collegiale.

"Risulta quindi doveroso che ogni certificazione sia sottoscritta da tutti i componenti le Commissioni Mediche....".

(Circ. Reg. Lombardia - Settore Famiglia e Politiche Sociali, prot. n. 138 del 30.01.97)

 

3) Ipotesi di giudizio:

"In risposta ai numerosi quesiti che ci pervengono in merito agli accertamenti dell'handicap finalizzati all'accesso ai benefici previsti dalla legge 104/92, si ritiene utile precisare che emergono chiaramente tre ipotesi di giudizio negli accertamenti dell'handicap e cioè:

  •  
  • un disabile può essere handicappato senza per questo trovarsi in situazione di gravità, per cui non ha diritto ai benefici previsti all'art. 33 della legge n. 104/92, anche se può avere accesso ad altri benefici (trasporti - tickets - ecc.);
  •  
  • un disabile può essere ritenuto handicappato grave per l'invalidità stessa e per le conseguenze che da essa derivano;
  •  
  • un disabile può non trovarsi affatto in situazione di handicap.
  •  
  • Ai fini quindi di contribuire ad una omogeneità di comportamento nel territorio lombardo si suggerisce di adottare un modello di dichiarazione di handicap che consenta di differenziarne i due livelli:

a) soggetto con handicap in situazione di gravità

b) soggetto con handicap."

(Circ. Reg. Lombardia - Settore Famiglia e Politiche Sociali, prot. n. 138 del 30.01.97)

 

4) Riservatezza nella dichiarazione:

L'attestazione di gravità dell'handicap, per ragioni di riservatezza, non deve esplicitare la percentuale di invalidità né il percepimento di provvidenze economiche.

"La normativa vigente, infatti, nel prevedere una dichiarazione di gravità, da consegnare al datore di lavoro per l'applicazione dei benefici (art. 33 legge 104/92), non richiede il verbale di accertamento né il giudizio di invalidità".

(Circ. Reg. Lombardia - Settore famiglia e Politiche Sociali - Servizio Interventi Socio-sanitari Integrati, prot. 731 del 30.04.1996).

 

5) Validità temporale delle attestazioni:

" Le certificazioni di gravità dell'handicap non hanno limitazioni temporali di validità, se non nei casi di revisione d'ufficio, e di conseguenza sono vigenti sino a diversa attestazione."

 

( Parere Reg. Lombardia - Settore Famiglia e Politiche Sociali - Servizio Interventi Socio-sanitari Integrati, prot. n. 178 del 5.02.1997)

 

6) Valutazione di bambini in età neonatale:

"(...)A tale proposito, si ritiene necessario precisare quanto segue:

Alla luce della normativa vigente e delle specifiche disposizioni ministeriali in merito, non sussiste alcun ostacolo alla valutazione di invalidità di bambini in età neonatale. In tal senso questo Servizio si è già espresso nel passato, inviando apposite note ai Presidenti delle Commissioni Invalidi Civili, delle aziende USL (v. nota del 31-5-95, Prot. no 584).

Si rammenta in particolare la Circolare del Ministero dell'Interno no 3/92 del 22-1-1992 avente per oggetto: "Contenzioso giurisdizionale in materia di provvidenze economiche ai minorati civili", in cui si fa riferimento alla sentenza no 11329 del 7-6-1991 della Corte di Cassazione che riconosce "il diritto del minore all'indennità di accompagnamento anche al di sotto dei 15 mesi di età".

In considerazione di quanto sopra esposto si evidenzia l'ammissibilità della valutazione dell'invalidità per tali soggetti e l'obbligo da ciò derivante per le Commissioni Mediche di procedere al relativo accertamento a prescindere dall'età del bambino".

(Parere Reg. Lombardia Settore Famiglia e Politiche Sociali - Servizio Interventi Socio-Sanitari Integrati, Prot. no 1794 del 27-11-1996).

Daniela Piglia

 

 

Interventi in favore di minori con disabilità

 

LEGGE 28897, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" (in G.U. 5/9/97 n. 207).

 

La norma ha istituito il Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza (117 miliardi per il '97, 312 per il '98); il fondo, ripartito fra le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, è finalizzato alla realizzazione di interventi volti a favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza. Le relative "quote" regionali verranno ripartire con specifico provvedimento del Ministero della Solidarietà Sociale, di concerto con altri Ministeri interessati (Tesoro, Interno, Giustizia, Pari Opportunità).

Il provvedimento si rifà alla Convenzione sui diritto del fanciullo (recepita e resa esecutiva dalla L. 27/5/91, n°176) e alla Legge Quadro sull'handicap (L. 5/2/92, n°104).

I soggetti ammessi al finanziamento si possono distinguere in due gruppi: l'uno per la promozione e l'avvio di servizi socio-educativi, ricreativi e di miglioramento dell'ambiente urbano e naturale; l'altro, rivolto al sostegno di situazioni disagiate o a rischio per il bambino o l'adolescente. In questo ambito gli interventi ipotizzati sono sia di sostegno economico che di avvio di servizi di sostegno, di informazione, di prevenzione, di istituzione di case di accoglienza.

In questo gruppo rientrano gli interventi volti a minori con disabilità per i quali l'art. 3, comma 1, lett. e) prevede: "azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione".

Da ultimo, il nuovo provvedimento prevede l'istituzione di una Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza che sarà organizzato dal Dipartimento per gli Affari Sociali e convocata periodicamente dal Ministero per la Solidarietà Sociale.

 

Daniela Piglia

 

 

SOMMARIO di Parliamone n. 11

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